CIRCOLARE N. 14-2011 DEL 27 DICEMBRE 2011

 

Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici

 

Gentile Cliente,

il 22 dicembre 2011 è stato convertito in legge il DL 201/2011 che contempla numerose misure di natura fiscale, tributaria, previdenziale e di finanza pubblica. Di seguito verranno illustrate le misure che hanno impatto fiscale e tributario, alcune delle quali appaiono di particolare significato economico, in quanto andranno ad incidere in maniera sensibile sulla fiscalità dei contribuenti.

 

Art. 1. A.C.E. (Aiuto alla Crescita Economica)

Dal 2011, le Spa, le Sapa, le Srl, le cooperative, gli enti commerciali residenti diversi dalle società, i trust e le stabili organizzazioni in Italia di società ed enti commerciali, non residenti, possono dedurre dal reddito d’impresa annuale un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, che si determina applicando, alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio al 31 dicembre 2010, una percentuale del 3%.

In pratica, si applica una percentuale del 3% alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

La finalità è rafforzare la capitalizzazione attraverso la devoluzione degli utili d’impresa a patrimonio netto, incentivando altresì i versamenti da parte dei soci in conto capitale.

Si utilizza questa percentuale per il 2011, 2012 e 2013; successivamente sarà determinata entro il 31 gennaio di ogni anno. Il capitale proprio alla fine del 2011 è pari al patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell’utile del medesimo esercizio.

 

Articolo 2. IRAP

Dal 2012, potrà essere dedotto dal reddito d’impresa un importo pari all’Irap pagata e determinata sulle spese per il personale dipendente.

Sempre dal 2012, per i lavoratori di sesso femminile e per quelli di età inferiore ai 35 anni, assunti, anche prima del 2012, a tempo indeterminato, la deduzione base passa da 4.600 euro a 10.600 euro (da 9.200 euro a 15.200 euro, per le aree svantaggiate).

 

Articolo 4, commi 1-9. DETRAZIONE DEL 36% RECUPERO EDILIZIO

Viene inserito un nuovo articolo nel Tuir, il 16-bis, per disciplinare la detrazione del 36% sul recupero edilizio, che diviene così una misura strutturale del sistema fiscale (da più di dieci anni veniva prorogata di volta in volta). Le nuove regole scattano dal 1° gennaio 2012 e ripetono per larghi tratti le norme già vigenti. Il tetto di spesa resta fissato a 48mila euro per unità immobiliare e la detrazione va divisa in dieci rate annuali (sparisce però la possibilità di rateazione abbreviata per i contribuenti di oltre 75 anni).

Novità assoluta è la possibilità di applicare il bonus anche agli immobili – compresi quelli non residenziali – colpiti da calamità naturali (alluvioni, terremoti, eccetera). Per poterlo fare, però, servirà la dichiarazione dello stato d’emergenza. Viene precisata la possibilità di beneficiare del 36% anche per le opere antisismiche, quelle contro gli infortuni domestici e per la cablatura degli edifici.

In caso di trasferimento dell’immobile su cui sono stati eseguiti lavoro agevolati, si torna alla regola precedente a quella dettata dal Dl 138/2011: da adesso, in caso di vendita, la detrazione passa all’acquirente, ma le parti potranno pattuire che resti al venditore.

Quando si interviene in condominio, è agevolata la manutenzione ordinaria sulle parti comuni di qualsiasi tipo e non solo su quelle elencate dal n. 1 dell’art. 1117 del cod. civ.

 

Articolo 4, commi 10. DETRAZIONE DEL 55% RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

La norma proroga di un altro anno la detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici, che dunque si applicherà alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2012.

 

Articolo 10. Commi 1-11 AGEVOLAZIONI PER LA TRASPARENZA

Dal 1° gennaio 2013, sono previsti particolari agevolazioni per gli imprenditori individuali (anche in forma di impresa coniugale o familiare) e per i professionisti (anche se non iscritti in Albi), nel caso in cui decidano di inviare online all’Amministrazione finanziaria i propri corrispettivi, le fatture emesse e ricevute, oltre che le risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura. Dovranno anche istituire un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all’attività svolta. Agli obblighi si potrà adempiere direttamente o tramite intermediario abilitato, come prevede l’articolo 3, comma 3, del Dpr 322/1998. Tra le agevolazioni possibili anche l’abolizione del visto di conformità, per consentire di compensare in F24 l’eventuale credito Iva, per importi superiori a 15 mila euro. Rispettando tali condizioni, le agevolazioni aumentano per le imprese individuali e i professionisti che non sono in regime di contabilità ordinaria, con la previsione del tutoraggio da parte dell’Agenzia delle entrate..

Il nuovo regime super agevolato potrà essere applicato solo su opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta precedente a quello di applicazione dello stesso. Se questa verrà effettuata, ma il contribuente non rispetterà i relativi obblighi imposti dal nuovo regime, perderà il diritto di avvalersi dei benefici e sarà assoggettato a una sanzione amministrativa da 1.500 a 4mila euro.

 

Articolo 10. Commi 13 bis e 13 ter RETEIZZAZIONE E IPOTESI DI TEMPORANEA DIFFICOLTA’

In ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente (art. 19 comma 1, dpr 602/73) viene concessa la possibilità in caso di peggioramento della suddetta situazione, di prorogare ulteriormente la rateizzazione, una sola volta, fino ad altri 72 mesi, stabilendo anche rate variabili di importo crescente per ciascun anno. Per le dilazioni già concesse, per le quali si è verificato il mancato pagamento della prima rata o di due rate successive alla prima, si può richiedere il prolungamento di un ulteriore periodo e fino a 72 mesi, a patto di provare il temporaneo peggioramento della propria situazione.

 

Articolo 10. Commi da 13 decies a 13 undecies FIDEIUSSIONE NON PIU’ NECESSARIA PER RATEIZZARE I VERSAMENTI DA CONTROLLI AUTOMATICI

Per la rateizzazione concessa nell’ambito dei controlli automatici, o a seguito di controlli formali, non è più necessaria la garanzia (fideiussione) per gli importi superiori a euro 50 mila. Inoltre, è precisato che i mancato della prima rata o anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza della rateizzazione.

 

Articolo 11. EMERSIONE DI BASE IMPONIBILE

Introdotta la sanzione penale per le falsità nelle autocertificazioni ai casi in cui il contribuente esibisce o trasmette atti o documenti falsi o fornisce dati e notizie non rispondenti al vero a richiesta degli uffici e della G.d.F.

Modificato il regime delle informazioni bancarie che gli intermediari devono comunicare all’anagrafe tributaria.

Dal 1° gennaio 2012 gli operatori finanziari devono comunicare periodicamente all’anagrafe tutte le movimentazioni che hanno interessato i rapporti, ed ogni informazione relativa, necessaria per i controlli fiscali, nonché l’importo delle operazioni medesime. Questa enorme mole di dati potrà essere utilizzata anche per l’individuazione dei contribuenti a maggior rischio di evasione.

Prorogato al 31 dicembre 2013 il termine per i controlli nei confronti dei soggetti che hanno condonato e non versato.

 

Articolo 12. TRACCIABILITA’ DA MILLE EURO IN SU

Nuove limitazioni per l’uso del contante e dei titoli al portatore. Si prevede che l’importo delle transazioni in contanti tra privati non possa superare i 999,99 euro, anziché i 2.499,99. L’adeguamento riguarda anche i libretti di deposito al portatore, da ricondurre sotto la nuova soglia entro il 31 marzo 2012. La norma è entrata in vigore il 6 dicembre 2011 (giorno di pubblicazione in GU del DL 201/11). E’ però prevista una fase transitoria, sino al 31 gennaio 2012 nella quale le eventuali infrazioni non saranno sanzionate.

 

Articolo 13. I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)

Anticipa al 1° gennaio 2012 il debutto dell’imposta municipale propria, già prevista dal decreto sul fisco municipale (Dlgs 23/2011). Tassata anche l’abitazione principale e le sue pertinenze. La base imponibile del tributo è il valore catastale ai fini Ici, ma cambiano i coefficienti per il suo calcolo. La rendita catastale (già rivalutata del 5% in base alla legge 662/1996) dovrà essere moltiplicata:

-          160 per le abitazioni (gruppo A tranne A/10) e le categorie C/2, C/6 e C/7;

-          140 per i fabbricati del gruppo B e le categorie C/3, C/4 e C/5;

-          80 per gli uffici (categoria A/10 e D5);

-          60 per gli immobili produttivi (gruppo D, salvo D5);

-          55 per i negozi (categoria C/1).

Per i terreni agricoli, il valore si ottiene rivalutando del 25% il reddito dominicale e moltiplicandolo per 130 (il moltiplicatore scende a 110 per gli imprenditori agricoli professionali).

L’aliquota base dell’Imu è dello 0,76%; i Comuni possono aumentarla o diminuirla dello 0,3 per cento.

L’aliquota base può essere ridotta allo 0,4% sui fabbricati strumentali d’impresa o posseduti da soggetti passivi Ires, oltre che sugli immobili locati. L’aliquota è allo 0,2% per i fabbricati agricoli a uso strumentale, riducibile allo 0,1% dai Comuni.

Sull’abitazione principale e le pertinenze (al massimo una per tipo di categorie C/2, C/6 e C/7) l’aliquota è dello 0,4% modificabile dello 0,2% in più e in meno dai Comuni.

E’ prevista una detrazione extra di 50 euro per ogni figlio fino a 26 anni di età, che abbia residenza e dimora nell’abitazione principale, fino a un massimo di 400 euro.

Particolari disposizioni riguardano i fabbricati rurali.

Non sono più previste agevolazioni per i contratti c.d. convnzionati; per gli immobili di pregio artistico e storico; per le abitazioni concesse a parenti stretti come abitazione principale: in questi casi sarà applicata l’aliquota massima dello 076% e le rendite attribuite.

Saranno fortemente penalizzati i contribuenti che hanno una rendita attribuita da poco tempo, in quanto l’incremento stabilito si rivela molto penalizzante.

 

Articolo 14. Commi 1-9 Il NUOVO TRIBUTO PER RACCOLTA RIFIUTI E SERVIZI COMUNALI

Dal 2013 parte la R.E.S, l’imposta che raggruppa la vecchia tassa rifiuti e il nuovo tributo sui servizi comunali. In pratica la tassa è unica ma è doverosa in due parti, con calcoli diversi. A pagare è chi detiene l’immobile a qualsiasi titolo (anche gli inquilini, purché lo occupino per almeno sei mesi), purché sia suscettibile di produrre rifiuti urbani. Dal calcolo però sono escluse le “aree scoperte” pertinenziali, come i cortili. Per la multiproprietà paga il gestore.

Si pagherà ad anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) sulla superficie calcolata all’80% (previo incrocio dei dati comunali con quelli catastali) e sulla base delle attività svolte. Se mancano i dati catastali, gli intestatari catastali provvedono, a richiesta del Comune, a presentare all’ufficio provinciale dell’agenzia del Territorio la planimetria catastale dell’immobile (questo tentativo era già stato fatto nel 2006 e non aveva prodotto alcun risultato: lo scopo era quello di avere finalmente tutte le planimetrie, dato che ne mancano alcuni milioni).

Per le unità immobiliari a destinazione “speciale” (i capannoni industriali e le categorie catastali D ed E) la superficie da calcolare è quella calpestabile.

Come si compone la tariffa? Una quota è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio e da una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti ma in ogni caso lo scopo è arrivare alla copertura integrale dei costi, i cui criteri verranno definiti dal ministero dell’Economia.

 

Articolo 15. ACCISE

Dall’entrata in vigore del decreto aumentano le aliquote delle accise sulla benzina, secondo queste misure:

a)       benzina e benzina senza piombo: 704,20 euro per mille litri;

b)      gasolio usato come carburante; 593,20 euro per mille litri;

c)       gas di petrolio liquefatti usati come carburante: 267,77 euro per mille chilogrammi;

d)       gas naturale per autotrazione: 0,00331 euro.

 

Articolo 16. TASSA SUL LUSSO

Auto: l’addizionale erariale istituita a luglio con la prima manovra estiva (10 euro per ogni kiloWatt di potenza effettiva del motore eccedente i 225), che per l’annualità 2011 resta in vigore così com’era, dal 2012 viene inasprita ed estesa a vetture meno potenti di quelle originariamente colpite: 20 euro per ogni kiloWatt eccedente i 185 (equivalenti a 252 cavalli).

Si tiene però conto dell’età del veicolo.

Infatti, oltre i 5 anni, la tassasi riduce del 40%; oltre i 10 anni cala del 70%; oltre i 15, dell’85%.

Il decorso di questi termini si calcola per anno solare, iniziando dal 1° gennaio successivo a quello di costruzione – che salvo prova contraria coincide con quello di immatricolazione. Per esempio, nel 2012 fruiranno della riduzione del 40% i veicoli targati dal 2007 e indietro sino al 2003.

Per i veicoli storici (costruiti da più di 30 anni; oppure con età compresa tra i 20 e i 30 anni, compresi nell’elenco Asi) non è prevista alcuna imposta aggiuntiva. Invariate le modalità di pagamento (dal 2012, va rispettato lo stesso termine del bollo auto e il versamento deve avvenire con il modello “F24 elementi identificativi”).

Barche: dal 1° maggio 2012, le barche da diporto che si trovano ormeggiate o in navigazione in acque pubbliche nazionali dovranno pagare una tassa di stazionamento giornaliera, anche quando la permanenza non si protrae per tutta la giornata. Il tributo è commisurato alla lunghezza dell’imbarcazione.

L’imposta è ridotta del 15%. 30% e 45% rispettivamente dopo 5, 10 e 15 anni.

Importo dimezzato per le barche a vela e per chi risiede nelle isole minori e nella laguna veneta.

Esenti le barche di soggetti pubblici o adibite a servizi di salvataggio. Esenti anche le barche di associazioni di volontariato, ma solo se adibite a servizi di assistenza sanitaria o di pronto soccorso.

Aeromobili: istituita una tassa sugli aeromobili privati in base al peso al decollo, con importo raddoppiato per gli elicotteri e agevolato per alianti, motoalianti, autogiri e aerostati.

 

Articolo 17. CANONE RAI IN DICHIARAZIONE

Le imprese e le società devono indicare il numero di abbonamento Rai nella dichiarazione dei redditi.

 

Articolo 18. AUMENTO DELL’IVA DAL 2012

Aumento di 2 punti delle aliquote Iva del 10 e del 21% dal 1° ottobre 2012, e dello 0,5 dal 1° gennaio 2014. L’aumento sostituisce il taglio lineare delle agevolazioni se non arrivano i risparmi della riforma fiscale.

 

Articolo 19. IMPOSTA DI BOLLO SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI – IMPOSTA STRAORDINARIA SU ATTIVITA’ EMERSE – IMMOBILI DETENUTI ALL’ESTERO

Depositi e conti correnti bancari: dal 1° gennaio 2012 viene modificato l’art. 13 della tariffa allegata al dpr 642/72 prevedendo un’imposta fissa annua di euro 34,20 sugli estratti conto bancari, postali e sui rendiconti dei libretti a risparmio. L’imposta non è dovuta se il titolare è una persona fisica e il valore medio della giacenza non supera i 5 mila euro. Se il titolare è un soggetto diverso dalla persona fisica, l’importo annuo è pari a euro 100.

Investimenti finanziari: è dovuta un’imposta proporzionale dell’1% annuo avuto riguardo al valore di mercato o nominale, su ogni singolo rapporto o comunicazione d’investimento. L’imposta non è dovuta in presenza di buoni postali fruttiferi di valore non superiore a 5 mila euro. L’imposta di bollo non può essere inferiore a euro 34,20 e non potrà essere superiore a euro 1.200 per l’anno 2012. Dal 2013 l’imposta è elevata all’1,5% e, fermo il minimo, non è previsto un limite superiore.

Scudo fiscale: per le attività finanziarie oggetto di emersione fiscale, sono soggette a un’imposta di bollo speciale annua del 4% elevata al 10% per l’anno 2012 e del 13,50% per il 2013. l’imposta è trattenuta dagli intermediari finanziari presso cui è in essere la segretazione e versata dagli stessi annualmente entro il 16 febbraio. Se l’importo “scudato” non è più in essere alla data del 6 dicembre 2011, è dovuta un’imposta una tantum del 10% sull’importo prelevato/dismesso.

Laddove l’intermediario non sia in condizioni di effettuare il recupero, esso segnala il nominativo del contribuente all’Agenzia delle Entrate per la successiva iscrizione a ruolo.

Imposta sugli immobili (e attività finanziarie) detenuti all’estero: dal 2011 le persone fisiche residente che detengono immobili all’estero, sono tenute al versamento di un’imposta sul valore degli immobili nella misura dello 0,76% annuo. Se l’immobile è produttivo di reddito, quest’ultimo sarà comunque incluso nell’Irpef ordinaria. Il valore di riferimento è il costo di acquisto documentato o il valore di mercato locale. Laddove i beni all’estero siano costituiti da attività finanziare, queste ultime sono soggette a un’imposta dell’1% per gli anni 2011 e 2012 elevata all’1,5% dal 2013 da conteggiarsi sul valore di mercato o in mancanza sul valore nominale o di rimborso. Anche in questo caso resta ferma la tassazione Irpef dei relativi redditi prodotti.

In entrambe le ipotesi, viene concessa in deduzione l’eventuale imposta patrimoniale riscossa dallo Stato estero sui medesimi valori.

L’imposta esclude altre fattispecie, quali preziosi e opere d’arte,

 

Articolo 20. RIALLINEAMENTO PARTECIPAZIONI

La disposizione del Dl 98/11 che consentiva il riallineamento mediante pagamento entro il 30 novembre 2011 dell’imposta sostitutiva in caso di maggiori valori incorporati nel costo di partecipazione, si applica anche alle operazioni effettuate nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011. In versamento va fatto in tre rate (nel 2013 la prima) e nel 2014 (la seconda e la terza).

 

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento, invio cordiali saluti.

 

                                                                                                          dott. Giulio Gastaldello