CIRCOLARE N. 14-2011 DEL 27 DICEMBRE 2011
Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il
consolidamento dei conti pubblici
Gentile Cliente,
il 22 dicembre 2011 è stato convertito in
legge il DL 201/2011 che contempla numerose misure di natura fiscale,
tributaria, previdenziale e di finanza pubblica. Di seguito verranno illustrate
le misure che hanno impatto fiscale e
tributario, alcune delle quali appaiono di particolare significato economico,
in quanto andranno ad incidere in maniera sensibile sulla fiscalità dei contribuenti.
Art.
Dal 2011,
le Spa, le Sapa, le Srl, le cooperative, gli enti commerciali residenti diversi
dalle società, i trust e le stabili organizzazioni in Italia di società ed enti
commerciali, non residenti, possono dedurre dal reddito d’impresa annuale un
importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, che
si determina applicando, alla variazione in aumento del capitale proprio
rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio al 31 dicembre 2010,
una percentuale del 3%.
In pratica, si applica una percentuale del 3% alla
variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla
chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
La finalità è rafforzare la capitalizzazione
attraverso la devoluzione degli utili d’impresa a patrimonio netto,
incentivando altresì i versamenti da parte dei soci in conto capitale.
Si utilizza questa percentuale per il 2011, 2012 e
2013; successivamente sarà determinata entro il 31 gennaio di ogni anno. Il
capitale proprio alla fine del 2011 è pari al patrimonio netto risultante dal
relativo bilancio, senza tener conto dell’utile del medesimo esercizio.
Dal 2012, potrà essere dedotto dal reddito d’impresa
un importo pari all’Irap pagata e determinata sulle spese per il personale
dipendente.
Sempre dal 2012, per i lavoratori di sesso femminile
e per quelli di età inferiore ai 35 anni, assunti, anche prima del
Articolo 4, commi 1-9. DETRAZIONE DEL 36% RECUPERO
EDILIZIO
Viene inserito un nuovo articolo nel Tuir, il 16-bis,
per disciplinare la detrazione del 36% sul recupero edilizio, che diviene così una misura strutturale del
sistema fiscale (da più di dieci anni veniva prorogata di volta in volta).
Le nuove regole scattano dal 1° gennaio 2012 e ripetono per larghi tratti le
norme già vigenti. Il tetto di spesa resta fissato a 48mila euro per unità
immobiliare e la detrazione va divisa in dieci rate annuali (sparisce però la
possibilità di rateazione abbreviata per i contribuenti di oltre 75 anni).
Novità assoluta è la possibilità di applicare il
bonus anche agli immobili – compresi quelli non residenziali – colpiti da
calamità naturali (alluvioni, terremoti, eccetera). Per poterlo fare, però,
servirà la dichiarazione dello stato d’emergenza. Viene precisata la
possibilità di beneficiare del 36% anche per le opere antisismiche, quelle
contro gli infortuni domestici e per la cablatura degli edifici.
In caso di trasferimento dell’immobile su cui sono
stati eseguiti lavoro agevolati, si torna alla regola precedente a quella
dettata dal Dl 138/2011: da adesso, in caso di vendita, la detrazione passa
all’acquirente, ma le parti potranno pattuire che resti al venditore.
Quando si interviene in condominio, è agevolata la
manutenzione ordinaria sulle parti comuni di qualsiasi tipo e non solo su
quelle elencate dal n. 1 dell’art. 1117 del cod. civ.
Articolo 4, commi 10. DETRAZIONE DEL 55%
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
La norma proroga di un altro anno la detrazione del
55% per la riqualificazione energetica degli edifici, che dunque si applicherà
alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2012.
Articolo 10. Commi 1-11 AGEVOLAZIONI PER
Dal 1° gennaio 2013, sono previsti
particolari agevolazioni per gli imprenditori individuali (anche in forma di
impresa coniugale o familiare) e per i professionisti (anche se non iscritti in
Albi), nel caso in cui decidano di inviare online all’Amministrazione
finanziaria i propri corrispettivi, le fatture emesse e ricevute, oltre che le
risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura. Dovranno
anche istituire un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi
all’attività svolta. Agli obblighi si potrà adempiere direttamente o tramite
intermediario abilitato, come prevede l’articolo 3, comma 3, del Dpr 322/1998. Tra
le agevolazioni possibili anche l’abolizione del visto di conformità, per
consentire di compensare in F24 l’eventuale credito Iva, per importi superiori
a 15 mila euro. Rispettando tali condizioni, le agevolazioni aumentano per le
imprese individuali e i professionisti che non sono in regime di contabilità
ordinaria, con la previsione del tutoraggio da parte dell’Agenzia delle
entrate..
Il nuovo regime super agevolato potrà
essere applicato solo su opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi
presentata nel periodo d’imposta precedente a quello di applicazione dello
stesso. Se questa verrà effettuata, ma il contribuente non rispetterà i
relativi obblighi imposti dal nuovo regime, perderà il diritto di avvalersi dei
benefici e sarà assoggettato a una sanzione amministrativa da
Articolo 10. Commi 13 bis e 13 ter RETEIZZAZIONE
E IPOTESI DI TEMPORANEA DIFFICOLTA’
In ipotesi di temporanea situazione di obiettiva
difficoltà del contribuente (art. 19 comma 1, dpr 602/73) viene concessa la
possibilità in caso di peggioramento della suddetta situazione, di prorogare
ulteriormente la rateizzazione, una sola volta, fino ad altri 72 mesi,
stabilendo anche rate variabili di importo crescente per ciascun anno. Per le dilazioni
già concesse, per le quali si è verificato il mancato pagamento della prima
rata o di due rate successive alla prima, si può richiedere il prolungamento di
un ulteriore periodo e fino a 72 mesi, a patto di provare il temporaneo
peggioramento della propria situazione.
Articolo 10. Commi da 13 decies a 13 undecies FIDEIUSSIONE NON PIU’ NECESSARIA PER RATEIZZARE I
VERSAMENTI DA CONTROLLI AUTOMATICI
Per la rateizzazione concessa nell’ambito dei
controlli automatici, o a seguito di controlli formali, non è più necessaria la
garanzia (fideiussione) per gli importi superiori a euro 50 mila. Inoltre, è
precisato che i mancato della prima rata o anche di una sola delle rate diverse
dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la
decadenza della rateizzazione.
Articolo 11. EMERSIONE DI BASE IMPONIBILE
Introdotta la sanzione penale per le falsità nelle
autocertificazioni ai casi in cui il contribuente esibisce o trasmette atti o
documenti falsi o fornisce dati e notizie non rispondenti al vero a richiesta
degli uffici e della G.d.F.
Modificato il regime delle informazioni bancarie che
gli intermediari devono comunicare all’anagrafe tributaria.
Dal 1°
gennaio 2012 gli operatori finanziari devono comunicare periodicamente
all’anagrafe tutte le movimentazioni che hanno interessato i rapporti, ed ogni
informazione relativa, necessaria per i controlli fiscali, nonché l’importo
delle operazioni medesime. Questa
enorme mole di dati potrà essere utilizzata anche per l’individuazione dei
contribuenti a maggior rischio di evasione.
Prorogato al 31 dicembre 2013 il termine per i
controlli nei confronti dei soggetti che hanno condonato e non versato.
Articolo 12. TRACCIABILITA’ DA MILLE EURO IN SU
Nuove limitazioni per l’uso del contante e dei titoli
al portatore. Si prevede che l’importo delle transazioni in contanti tra
privati non possa superare i 999,99 euro, anziché i 2.499,99. L’adeguamento
riguarda anche i libretti di deposito al portatore, da ricondurre sotto la
nuova soglia entro il 31 marzo 2012. La norma è entrata in vigore il 6 dicembre
2011 (giorno di pubblicazione in GU del DL 201/11). E’ però prevista una fase
transitoria, sino al 31 gennaio 2012 nella quale le eventuali infrazioni non
saranno sanzionate.
Articolo 13. I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)
Anticipa al 1° gennaio 2012 il debutto dell’imposta
municipale propria, già prevista dal decreto sul fisco municipale (Dlgs
23/2011). Tassata anche l’abitazione principale e le sue pertinenze. La base
imponibile del tributo è il valore catastale ai fini Ici, ma cambiano i
coefficienti per il suo calcolo. La rendita catastale (già rivalutata del 5% in
base alla legge 662/1996) dovrà essere moltiplicata:
-
160 per le abitazioni (gruppo A tranne A/10) e le
categorie C/2, C/6 e C/7;
-
140 per i fabbricati del gruppo B e le categorie C/3,
C/4 e C/5;
-
80 per gli uffici (categoria A/10 e D5);
-
60 per gli immobili produttivi (gruppo D, salvo D5);
-
55 per i negozi (categoria C/1).
Per i terreni agricoli, il valore si
ottiene rivalutando del 25% il reddito dominicale e moltiplicandolo per 130 (il
moltiplicatore scende a 110 per gli imprenditori agricoli professionali).
L’aliquota base dell’Imu è dello 0,76%; i Comuni
possono aumentarla o diminuirla dello 0,3 per cento.
L’aliquota base può essere ridotta allo 0,4% sui
fabbricati strumentali d’impresa o posseduti da soggetti passivi Ires, oltre
che sugli immobili locati. L’aliquota è allo 0,2% per i fabbricati agricoli a
uso strumentale, riducibile allo 0,1% dai Comuni.
Sull’abitazione principale e le pertinenze (al
massimo una per tipo di categorie C/2, C/6 e C/7) l’aliquota è dello 0,4%
modificabile dello 0,2% in più e in meno dai Comuni.
E’ prevista una detrazione extra di 50
euro per ogni figlio fino a 26 anni di età, che abbia residenza e dimora
nell’abitazione principale, fino a un massimo di 400 euro.
Particolari disposizioni riguardano i fabbricati
rurali.
Non sono più previste agevolazioni per i contratti
c.d. convnzionati; per gli immobili di pregio artistico e storico; per le
abitazioni concesse a parenti stretti come abitazione principale: in questi
casi sarà applicata l’aliquota massima dello 076% e le rendite attribuite.
Saranno fortemente penalizzati i contribuenti che
hanno una rendita attribuita da poco tempo, in quanto l’incremento stabilito si
rivela molto penalizzante.
Articolo 14. Commi 1-9 Il NUOVO TRIBUTO PER RACCOLTA
RIFIUTI E SERVIZI COMUNALI
Dal 2013 parte
Si pagherà ad anno solare (1° gennaio – 31 dicembre)
sulla superficie calcolata all’80% (previo incrocio dei dati comunali con
quelli catastali) e sulla base delle attività svolte. Se mancano i dati
catastali, gli intestatari catastali provvedono, a richiesta del Comune, a
presentare all’ufficio provinciale dell’agenzia del Territorio la planimetria
catastale dell’immobile (questo tentativo era già stato fatto nel 2006 e non
aveva prodotto alcun risultato: lo scopo era quello di avere finalmente tutte
le planimetrie, dato che ne mancano alcuni milioni).
Per le unità immobiliari a destinazione “speciale” (i
capannoni industriali e le categorie catastali D ed E) la superficie da
calcolare è quella calpestabile.
Come si compone la tariffa? Una quota è determinata
in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio e da una quota
rapportata alla quantità di rifiuti conferiti ma in ogni caso lo scopo è
arrivare alla copertura integrale dei costi, i cui criteri verranno definiti
dal ministero dell’Economia.
Articolo 15. ACCISE
Dall’entrata in vigore del decreto aumentano le
aliquote delle accise sulla benzina, secondo queste misure:
a)
benzina e benzina senza piombo: 704,20 euro per mille
litri;
b)
gasolio usato come carburante; 593,20 euro per mille
litri;
c)
gas di petrolio liquefatti usati come carburante:
267,77 euro per mille chilogrammi;
d)
gas naturale per autotrazione: 0,00331 euro.
Articolo 16. TASSA SUL LUSSO
Auto: l’addizionale erariale istituita a luglio con la
prima manovra estiva (10 euro per ogni kiloWatt di potenza effettiva del motore
eccedente i 225), che per l’annualità
2011 resta in vigore così com’era, dal
2012 viene inasprita ed estesa a vetture meno potenti di quelle originariamente
colpite: 20 euro per ogni kiloWatt eccedente i 185 (equivalenti a 252 cavalli).
Si tiene però conto dell’età del veicolo.
Infatti, oltre i 5 anni, la tassasi riduce del 40%;
oltre i 10 anni cala del 70%; oltre i 15, dell’85%.
Il decorso di questi termini si calcola per anno
solare, iniziando dal 1° gennaio successivo a quello di costruzione – che salvo
prova contraria coincide con quello di immatricolazione. Per esempio, nel 2012
fruiranno della riduzione del 40% i veicoli targati dal 2007 e indietro sino al
2003.
Per i veicoli storici (costruiti da più di 30 anni; oppure
con età compresa tra i 20 e i 30 anni, compresi nell’elenco Asi) non è prevista
alcuna imposta aggiuntiva. Invariate le
modalità di pagamento (dal 2012, va rispettato lo stesso termine del bollo auto
e il versamento deve avvenire con il modello “F24 elementi identificativi”).
Barche: dal 1° maggio 2012, le barche da diporto che si
trovano ormeggiate o in navigazione in acque pubbliche nazionali dovranno
pagare una tassa di stazionamento giornaliera, anche quando la permanenza non
si protrae per tutta la giornata. Il tributo è commisurato alla lunghezza
dell’imbarcazione.
L’imposta è ridotta del 15%. 30% e 45%
rispettivamente dopo 5, 10 e 15 anni.
Importo dimezzato per le barche a vela e per chi
risiede nelle isole minori e nella laguna veneta.
Esenti le barche di soggetti pubblici o adibite a
servizi di salvataggio. Esenti anche le barche di associazioni di volontariato,
ma solo se adibite a servizi di assistenza sanitaria o di pronto soccorso.
Aeromobili:
istituita una tassa sugli aeromobili
privati in base al peso al decollo, con importo raddoppiato per gli elicotteri
e agevolato per alianti, motoalianti, autogiri e aerostati.
Le imprese e le società devono indicare il numero di
abbonamento Rai nella dichiarazione dei redditi.
Articolo 18. AUMENTO DELL’IVA DAL 2012
Aumento di 2 punti delle aliquote Iva del 10 e del
21% dal 1° ottobre 2012, e dello 0,5 dal 1° gennaio 2014. L’aumento sostituisce
il taglio lineare delle agevolazioni se non arrivano i risparmi della riforma
fiscale.
Articolo 19. IMPOSTA DI BOLLO SU DEPOSITI E CONTI
CORRENTI – IMPOSTA STRAORDINARIA SU ATTIVITA’ EMERSE
– IMMOBILI DETENUTI ALL’ESTERO
Depositi
e conti correnti bancari:
dal 1° gennaio 2012 viene modificato l’art. 13 della tariffa allegata al dpr
642/72 prevedendo un’imposta fissa annua di euro 34,20 sugli estratti conto
bancari, postali e sui rendiconti dei libretti a risparmio. L’imposta non è
dovuta se il titolare è una persona fisica e il valore medio della giacenza non
supera i 5 mila euro. Se il titolare è un soggetto diverso dalla persona
fisica, l’importo annuo è pari a euro 100.
Investimenti
finanziari: è dovuta
un’imposta proporzionale dell’1% annuo avuto riguardo al valore di mercato o
nominale, su ogni singolo rapporto o comunicazione d’investimento. L’imposta
non è dovuta in presenza di buoni postali fruttiferi di valore non superiore a
5 mila euro. L’imposta di bollo non può essere inferiore a euro 34,20 e non
potrà essere superiore a euro 1.200 per l’anno 2012. Dal 2013 l’imposta è
elevata all’1,5% e, fermo il minimo, non è previsto un limite superiore.
Scudo
fiscale: per le attività
finanziarie oggetto di emersione fiscale, sono soggette a un’imposta di bollo
speciale annua del 4% elevata al 10% per l’anno 2012 e del 13,50% per il 2013.
l’imposta è trattenuta dagli intermediari finanziari presso cui è in essere la
segretazione e versata dagli stessi annualmente entro il 16 febbraio. Se
l’importo “scudato” non è più in essere alla data del 6 dicembre 2011, è dovuta
un’imposta una tantum del 10% sull’importo prelevato/dismesso.
Laddove l’intermediario non sia in
condizioni di effettuare il recupero, esso segnala il nominativo del
contribuente all’Agenzia delle Entrate per la successiva iscrizione a ruolo.
Imposta sugli immobili (e attività finanziarie) detenuti
all’estero: dal 2011
le persone fisiche residente che detengono immobili all’estero, sono tenute al
versamento di un’imposta sul valore degli immobili nella misura dello 0,76%
annuo. Se l’immobile è produttivo di reddito, quest’ultimo sarà comunque
incluso nell’Irpef ordinaria. Il valore di riferimento è il costo di acquisto
documentato o il valore di mercato locale. Laddove i beni all’estero siano
costituiti da attività finanziare, queste ultime sono soggette a un’imposta
dell’1% per gli anni 2011 e 2012 elevata all’1,5% dal 2013 da conteggiarsi sul
valore di mercato o in mancanza sul valore nominale o di rimborso. Anche in
questo caso resta ferma la tassazione Irpef dei relativi redditi prodotti.
In entrambe le ipotesi, viene concessa in
deduzione l’eventuale imposta patrimoniale riscossa dallo Stato estero sui
medesimi valori.
L’imposta esclude altre fattispecie,
quali preziosi e opere d’arte,
Articolo 20. RIALLINEAMENTO PARTECIPAZIONI
La disposizione del Dl 98/11 che consentiva il
riallineamento mediante pagamento entro il 30 novembre 2011 dell’imposta
sostitutiva in caso di maggiori valori incorporati nel costo di partecipazione,
si applica anche alle operazioni effettuate nel periodo d’imposta in corso al
31 dicembre
Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore
chiarimento o approfondimento, invio cordiali saluti.
dott.
Giulio Gastaldello